Turismo in Brasile: bloccati gli italiani 2

Gli italiani sono gli unici turisti, in provenienza dall’Europa, a non poter restare in Brasile oltre tre mesi. Si tratta di una decisione che il Ministero degli Esteri di Brasilia ha preso nello scorso luglio e che riduce a 90 giorni, improrogabili, il permesso di residenza sul suolo brasiliano.

Fino al luglio scorso, come per tutti gli altri turisti in arrivo dall’Europa, il permesso di 90 giorni che veniva assegnato all’inizio poteva essere raddoppiato a 180 con una richiesta che veniva praticamente sempre accettata: si trattata di coloro che facevano lunghi viaggi alla scoperta del Paese o di chi ha famiglia oltre oceano.

Oggi gli svizzeri, i francesi e gli spagnoli possono, ma gli italiani no. Infatti da più parti si parla di “norma ad hoc”. In molti si chiedono il perché di questa decisione e si vocifera che sia una rappresaglia per il Caso Battisti: Italia e Brasile sono stati a lungo in polemica per l’estradizione dell’ex terrorista. Va detto anche che sempre più italiani entrano in Brasile come turisti, per poi fermarsi clandestinamente a lavorare in nero.

Dal Brasile si risponde, invece, che si tratta di una questione di reciprocità: i turisti brasiliani in visita in Italia non possono restare nel Paese più di novanta giorni. Inoltre, fanno sapere da Brasilia, che la norma è temporanea perché si sta studiando un modo di uniformarla a tutti i Paesi europei.

Sul caso è anche intervenuto il Ministro degli Esteri, Franco Frattini, che ha incontrato a Washington il suo omologo brasiliano, Antonio Patriota. I due si sono messi d’accordo per creare un team misto per esaminare la questione, ma l’Italia, fanno sapere, intende anche portare questo caso alla Corte di Giustizia dell’Aja.

2 thoughts on “Turismo in Brasile: bloccati gli italiani

  1. Reply Lion Ott 2,2011 16:59

    <> sul soggiorno di breve durata con passaporto ordinario

    LEGGETE CON ATTENZIONE E SOFFERMATEVI ALL’ ART 5, DURATA DEL SOGGIORNO:
    COME VEDRETE E’ STATO FATTO UN ARBITRARIO SOPRUSO DA PARTE DEL BRASILE NEI CONFRONTI DELL’ITALIA:

    13712/10 DT/ff
    DG H IT

    CONSIGLIO
    DELL’UNIONE EUROPEA
    Bruxelles, 28 settembre 2010

    Fascicolo interistituzionale:
    2010/0227 (NLE)

    13712/10

    VISA 218
    AMLAT 102

    ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI
    Oggetto: ACCORDO tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia
    di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti
    EU/BR/it 1
    ACCORDO
    TRA L’UNIONE EUROPEA E
    LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE
    IN MATERIA DI ESENZIONE DAL VISTO PER SOGGIORNI
    DI BREVE DURATA PER I TITOLARI DI PASSAPORTI ORDINARI

    EU/BR/it 2
    L’UNIONE EUROPEA, in appresso denominata “l’Unione”,

    e

    LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, in appresso denominata “Brasile”,

    in appresso denominate insieme “le parti contraenti”,

    DESIDEROSE di garantire il principio di reciprocità e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai
    cittadini degli Stati membri dell’Unione e ai cittadini del Brasile condizioni di ingresso in esenzione
    dal visto per soggiorni di breve durata.

    RIBADENDO il loro impegno per assicurare il prima possibile la reciprocità in materia di
    esenzione dal visto, nel pieno rispetto delle rispettive procedure parlamentari e delle altre procedure
    interne.

    AL FINE DI rafforzare i vincoli di amicizia e rinsaldare ulteriormente gli stretti legami tra le parti
    contraenti.

    TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo
    sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato
    sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le
    disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    EU/BR/it 3
    ARTICOLO 1
    Obiettivo

    I cittadini dell’Unione e i cittadini del Brasile titolari di un passaporto ordinario valido possono
    recarsi, transitare e soggiornare nel territorio dell’altra parte contraente, senza essere in possesso di
    visto, soltanto per turismo o affari per un periodo massimo di tre mesi su sei conformemente alle
    disposizioni del presente accordo.

    ARTICOLO 2
    Definizioni

    Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

    a) “Stato membro”: qualsiasi Stato membro dell’Unione, ad eccezione del Regno Unito e
    dell’Irlanda;

    b) “cittadino dell’Unione”: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);

    c) “cittadino brasiliano”: chiunque possieda la cittadinanza brasiliana;

    d) “spazio Schengen”: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati
    membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l’acquis di Schengen;

    EU/BR/it 4
    e) “acquis di Schengen”: tutte le misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone in
    uno spazio senza frontiere interne, insieme a misure di accompagnamento direttamente
    collegate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la
    prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima.

    ARTICOLO 3
    Ambito di applicazione

    1. Ai fini del presente accordo per “turismo e affari” si intendono:

    − attività turistiche;

    − visite a parenti;

    − il prospettarsi di opportunità commerciali, la partecipazione a riunioni, la firma di contratti e
    le attività finanziarie, amministrative e di gestione;

    − la partecipazione a riunioni, conferenze o seminari, purché i partecipanti non ricevano alcun
    compenso per le loro attività rispettivamente da fonti brasiliane o dell’Unione (ad eccezione
    delle spese di soggiorno corrisposte direttamente o tramite un’indennità giornaliera);

    − la partecipazione a competizioni sportive e artistiche, purché i partecipanti non ricevano alcun
    compenso rispettivamente da fonti brasiliane o dell’Unione, anche se le competizioni
    prevedono premi, compresi premi in denaro.

    EU/BR/it 5
    2. Il presente accordo non si applica ai cittadini dell’Unione e ai cittadini brasiliani che intendano
    svolgere attività remunerate o lavoro dipendente, impegnarsi nel campo della ricerca, partecipare a
    tirocini, seguire corsi di studio e operare in ambito sociale, o che desiderino dedicarsi ad attività di
    assistenza tecnica, ad attività missionarie, religiose o artistiche.

    ARTICOLO 4
    Condizioni di esenzione dal visto e condizioni di soggiorno

    1. L’esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti
    contraenti che stabiliscono le condizioni per l’ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati
    membri e il Brasile si riservano il diritto di rifiutare l’ingresso o il soggiorno di breve durata nei
    rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

    2. Durante il soggiorno i cittadini dell’Unione ammessi a beneficiare del presente accordo
    devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio del Brasile.

    3. Durante il soggiorno i cittadini brasiliani ammessi a beneficiare del presente accordo devono
    rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio di ciascuno Stato
    membro.

    4. L’esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per
    attraversare le frontiere delle parti contraenti aperte al traffico internazionale di passeggeri.

    5. Fatto salvo l’articolo 7, alle questioni concernenti i visti che esulano dal presente accordo si
    applicano il diritto dell’Unione, il diritto nazionale degli Stati membri e il diritto nazionale
    brasiliano.

    EU/BR/it 6
    ARTICOLO 5
    Durata del soggiorno

    1. Ai fini del presente accordo, i cittadini dell’Unione possono soggiornare nel territorio del
    Brasile per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel
    territorio del paese.

    2. Ai fini del presente accordo i cittadini brasiliani possono soggiornare nello spazio Schengen
    per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel
    territorio di uno Stato membro che attua integralmente l’acquis di Schengen. Detto periodo di tre
    mesi su sei è calcolato indipendentemente della durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro
    che non attua ancora integralmente l’acquis di Schengen.

    3. I cittadini brasiliani possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non
    attua ancora integralmente l’acquis di Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a
    decorrere dalla data del loro primo ingresso, indipendentemente dalla durata calcolata per lo spazio
    Schengen.

    4. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per il Brasile e per gli Stati membri di
    estendere oltre tre mesi la durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o dell’Unione.

    EU/BR/it 7
    ARTICOLO 6
    Gestione dell’accordo

    1. Le parti contraenti istituiscono un comitato di esperti (in appresso denominato: il “comitato”).

    Il comitato è composto di rappresentati dell’Unione e del Brasile. L’Unione è rappresentata dalla
    Commissione europea.

    2. Il comitato si riunisce, ogniqualvolta necessario, su richiesta di una delle parti contraenti per
    controllare l’attuazione del presente accordo e risolvere le controversie derivanti dall’interpretazione
    o dall’applicazione delle sue disposizioni.

    ARTICOLO 7
    Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali
    di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e il Brasile

    Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi o le intese bilaterali conclusi tra i singoli Stati
    membri e il Brasile, nella misura in cui l’oggetto di tali accordi o intese esuli dall’ambito di
    applicazione del presente accordo.

    EU/BR/it 8
    ARTICOLO 8
    Scambio di fac-simile di passaporti

    1. Se non vi hanno già provveduto, entro trenta (30) giorni dalla data della firma del presente
    accordo il Brasile e gli Stati membri procedono allo scambio, per via diplomatica, di fac-simile dei
    propri passaporti ordinari validi.

    2. Nel caso di introduzione di nuovi passaporti ordinari o di modifica dei passaporti esistenti, le
    parti procedono allo scambio, per via diplomatica, dei fac-simile dei nuovi passaporti o dei
    passaporti modificati, corredati di informazioni dettagliate sulle specifiche e l’applicabilità, al più
    tardi trenta giorni (30) prima dell’introduzione.

    ARTICOLO 9
    Disposizioni finali

    1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive
    procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le
    parti contraenti si notificano l’avvenuto espletamento delle suddette procedure.

    2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai
    sensi del paragrafo 5.

    3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le
    modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l’avvenuto espletamento
    delle procedure interne necessarie a tal fine.

    EU/BR/it 9
    4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo. La decisione
    sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore.
    Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne
    informa immediatamente la controparte.

    5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla
    controparte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

    6. Il Brasile può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati
    membri dell’Unione.

    7. L’Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati
    membri nel loro insieme.

    Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, tedesca, estone, greca,
    spagnola, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese,
    rumena, slovena, slovacca, finlandese, svedese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Per l’Unione europea Per la Repubblica federativa del Brasile
    DICHIARAZIONE COMUNE
    SULLE INFORMAZIONI FORNITE AI CITTADINI
    RIGUARDANTI L’ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO

    Riconoscendo l’importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell’Unione europea e per i
    cittadini brasiliani, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle
    informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e
    relative questioni, quali i documenti di viaggio validi per l’esenzione dal visto, l’applicazione
    territoriale, compreso l’elenco degli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen, la
    durata del soggiorno consentita e le condizioni di ingresso, incluso il diritto di ricorso in caso di
    rifiuto.

    Abraço,
    Lion 😉

    N.B.: NON RESTA CHE CONTINUARE A RECLAMARE ENERGICAMENTE IN TUTTE LE SEDI ISTITUZIONALI NAZIONALI, EUROPEE, MASS MEDIA ECC. AL FINE DI RIPRISTINARE QUANTO PRIMA I GIUSTI ACCORDI 🙂

  2. Reply Lion Ott 2,2011 17:02

    Pubblicato x intero il <> sul soggiorno di breve durata con passaporto ordinario !!

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